01.10.2009
Con l'entrata in vigore - il 29 luglio 2009 - dell'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009 n. 88) viene modificato l'articolo 2250 del codice civile relativo alla pubblicazione, negli atti, nella corrispondenza e sul sito web, delle informazioni legali:

  1. la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
  2. il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
  3. lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
  4. lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").
Viene inoltre introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le società di capitali) di pubblicare tali informazioni anche nei siti web delle società.
Rischiano sanzioni piuttosto corpose le società (sia di persone che di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web.
La nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 codice civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 Euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.


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